Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 101 TESSUTI RECENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA E/O COMMERCIALE

1. Rappresentano le zone destinate ad attività produttiva all'interno del territorio urbanizzato. Risultano costituite sia da aree costituite da più edifici a carattere produttivo (zona Bagnolo), sia da singoli "lotti" collocati in maniera episodica e perlopiù ai margini dell'aggregato urbano. All'interno della zonizzazione del Piano Strutturale fanno parte dei "Tessuti edilizi da consolidare". All'interno dei "Tessuti recenti a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale" gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • - al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici per finalità di sviluppo e/o riorganizzazione aziendale;
  • - al mantenimento e/o miglioramento degli equilibri insediativi, anche mediante incremento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato e delle superfici permeabili di pertinenza;
  • - alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici determinando una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi.

2. I "Tessuti recenti a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale" corrispondono alla zona territoriale omogenea di tipo "D", con riferimento alla classificazione di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

3. Gli edifici appartenenti ai " Tessuti recenti a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale" sono classificati in Classe IVb; ad essi si applicano le norme previste al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e su di essi sono ammessi i seguenti interventi urbanistico - edilizi (come stabilito nell'articolo citato):

  • - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili;
  • - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili;
  • - la manutenzione straordinaria;
  • - il restauro e risanamento conservativo;
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3 e R4;
  • - le addizioni funzionali;
  • - le addizioni volumetriche ;
  • - la sostituzione edilizia ;
  • - la ristrutturazione urbanistica);

4. Gli interventi di "addizione funzionale" devono rispettare i seguenti parametri:

• Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile come addizione funzionale SUL max = 10% della SUL dell'intero edificio esistente al momento dell'entrata in vigore del presente Piano.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 20%

• L'altezza massima (H) non può superare quella dell'edificio da ampliare

5. Le superfici eccedenti il 10% della Sul potranno essere realizzate come superfici per "Addizioni volumetriche", se disponibili. Nel caso in cui, relativamente ad un edificio appartenente a più proprietari, venga presentata una pratica edilizia relativa ad un intervento di "addizione funzionale" riguardante la non totalità dei proprietari e che tale addizione abbia una consistenza superiore al 10% della Sul relativa alla sola proprietà dei richiedenti, la pratica edilizia dovrà contenere un atto di assenso di tutti i proprietari dell'immobile.

6. I parcheggi con vincolo pertinenziale di cui all'art. 36 non possono essere realizzati come box chiusi fuori terra; è possibile realizzare e coprire i parcheggi pertinenziali con tettoie e pergolati.

7. Gli interventi di "addizione volumetrica" devono rispettare i seguenti parametri:

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 60%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 20%

• L'altezza massima (H) non può superare i 7,5 mt o comunque l'altezza massima dell'edificio o della parte di edificio da ampliare.

8. Nel caso in cui, relativamente ad un edificio appartenente a più proprietari, venga presentata una pratica edilizia relativa ad un intervento di "addizione volumetrica" riguardante la non totalità dei proprietari e tale addizione abbia una consistenza superiore a quella afferente alla sola proprietà dei richiedenti, la pratica edilizia dovrà contenere un atto di assenso di tutti i proprietari dell'immobile.

9. Gli interventi di "sostituzione edilizia" e di "ristrutturazione urbanistica" devono rispettare i seguenti parametri:

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 60%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 20%.

• L'altezza massima (H) non può superare i 7,5 mt.

10. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricate, le distanze minime dai confini e dagli spazi pubblici si rimanda a quanto contenuto all'art. 15.

11. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei "Tessuti recenti a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82 con l'esclusione delle piscine e delle serre per giardinaggio ed orti urbani;
  • - la realizzazione di autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere;

12. La realizzazione degli interventi di cui al punto precedente non potrà comportare la riduzione della Superficie permeabile di pertinenza (SPP) a meno del 320% dell'intera area pertinenziale.

13. All'interno dei "Tessuti recenti a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

I - Attività Industriale e Artigianale

I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;

I2. - Attività Industriali e Artigianali intermedie con Sul compresa fra i 400 mq ed i 2.000 mq;

C - Attività Commerciale

C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul < 200 mq;

C2. - commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita con Sul compresa fra 200 mq e 1.500 mq;

C4. - commercio all'ingrosso;

C6. - stazioni di servizio e distribuzione carburanti;

C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;

C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili

D - Attività Direzionale

D1. - uffici, studi professionali

D2. - banche, assicurazioni e servizi finanziari, centri di ricerca, di promozione e di marketing;

D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.

V - Verde Pubblico

V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;

P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico

P1. - parcheggi a raso;

P2. - parcheggi multipiano;

P3. - parcheggi su copertura di edifici privati o al coperto.

14. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso e la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale.

15. Sempre negli interventi di cui al punto precedente (cambi di destinazione, frazionamenti e addizione volumetrica) non possono essere realizzate attività produttive con Sul maggiore di 2.000 mq e attività commerciali con Sul maggiore di 1.500 mq. Sono escluse da questa limitazione le seguenti strutture produttive esistenti già con Sul maggiore ai 2.000 mq:

  • 1. stabilimento di Fornacina;
  • 2. Salumificio delle Bagnore;
  • 3. Tacchinificio dei Ginestreti
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19