Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 99 TESSUTI STORICI CONSOLIDATI

1. Sono le parti delle aree urbane (capoluogo e centri abitati minori), in cui prevale una edificazione di epoca antecedente alla II Guerra Mondiale. Corrispondono alla parte più storicizzata delle zone classificate nel Piano Strutturale come "Tessuti edilizi da consolidare" o "Nuclei Insediati". Esprimono qualità storico-testimoniali, caratterizzate da una buona coerenza dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

2. I "Tessuti storici consolidati" corrispondono alla zona territoriale omogenea di tipo "B", con riferimento alla classificazione di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

3. Sugli edifici appartenenti ai "Tessuti storici consolidati" si applicano le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di livello B.

4. Gli interventi di "addizione funzionale" di cui all'art. 28, quando consentiti ai sensi del punto 3, devono rispettare i seguenti parametri:

• Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile come addizione funzionale SUL max = 15% della SUL dell'intero edificio esistente al momento dell'entrata in vigore del presente Piano.

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 55%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30%

• L'altezza massima (H) non può superare quella dell'edificio da ampliare

5. Le superfici eccedenti il 15% della Sul potranno essere realizzate come superfici per "Addizioni volumetriche", se disponibili. Nel caso in cui, relativamente ad un edificio appartenente a più proprietari, venga presentata una pratica edilizia relativa ad un intervento di "addizione funzionale" riguardante la non totalità dei proprietari e che tale addizione abbia una consistenza superiore al 15% della Sul relativa alla sola proprietà dei richiedenti, la pratica edilizia dovrà contenere un atto di assenso di tutti i proprietari dell'immobile.

6. Gli interventi di "addizione funzionale" di cui all'art. 28, quando consentiti ai sensi del punto 3, necessari alla realizzazione di parcheggi chiusi fuori terra devono rispettare i seguenti parametri:

• Superficie utile lorda (SUL) massima calcolata secondo quanto previsto all'art. 15 per i parcheggi con vincolo pertinenziale

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 55%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30%

• L'altezza massima interna (pavimento-soffitto) non potrà essere maggiore a 2,40 mt

7. I parcheggi chiusi fuori terra eccedenti i limiti di superficie previsti al punto 6 potranno essere realizzati utilizzando la superficie per "Addizioni volumetriche", se disponibile.

8. Gli interventi di "addizione volumetrica" di cui all'art. 29, quando consentiti ai sensi del punto 3, devono rispettare i seguenti parametri:

• Le superfici in ampliamento sono realizzabili fino alla saturazione dell'Indice di utilizzazione fondiaria (UF) pari a 0,7 mq/mq. utilizzazione fondiaria (UF)

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 55%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30%

• L'altezza massima (H) non può superare quella dell'edificio da ampliare

9. Nel caso in cui, relativamente ad un edificio appartenente a più proprietari, venga presentata una pratica edilizia relativa ad un intervento di "addizione volumetrica" riguardante non totalità dei proprietari e tale addizione abbia una consistenza superiore a quella afferente alla sola proprietà dei richiedenti, la pratica edilizia dovrà contenere un atto di assenso di tutti i proprietari dell'immobile.

10. Gli interventi di "sostituzione edilizia" e di "ristrutturazione urbanistica" di cui all'art. 30, quando consentiti ai sensi del punto 3, devono rispettare i seguenti parametri:

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 55%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30%

• L'altezza massima (H) non può superare quella degli edifici contigui

11. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricate, le distanze minime dai confini e dagli spazi pubblici si rimanda a quanto contenuto all'art. 15.

12. Nella realizzazione degli interventi di "addizione funzionale" e di "addizione volumetrica" si dovranno rispettare inoltre le seguenti regole:

• la volumetria aggiuntiva dovrà essere collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, oppure in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura; sono ammessi interventi sui prospetti laterali e sulle falde frontali e laterali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale;

• l'intervento deve risultare compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e deve garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento; a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano-altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.).

13. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei "Tessuti storici consolidati" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82 con la sola eccezione di piscine e serre, la cui realizzazione potrà essere autorizzata dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata sentito il parere della Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 89 della L.R. 1/2005;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di i parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc);

14. La realizzazione degli interventi di cui al punto precedente non potrà comportare la riduzione della Superficie permeabile di pertinenza (SPP) a meno del 30% dell'intera area pertinenziale.

15. All'interno dei "Tessuti storici consolidati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

R - Attività Residenziale

R1. - residenze;

R2. - le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000);

I - Attività Industriale e Artigianale

I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;

C - Attività Commerciale

C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul < 200 mq;

C2. - commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita con Sul compresa fra 200 mq e 1.500 mq;

C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;

C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili

T - Attività Turistico-Ricettiva

T1. - alberghi, hotel, motel, pensioni;

T3. - bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze ;

T4. - ostelli e simili;

D - Attività Direzionale

D1. - uffici, studi professionali

D2. - banche, assicurazioni e servizi finanziari, centri di ricerca, di promozione e di marketing;

D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.

S - Attività di Servizio

S1. - servizi pubblica amministrazione ed amministrativi in genere: servizi comunali, provinciali, etc., servizi della protezione civile, della giustizia, della pubblica sicurezza e militari, servizi postali, telefonici e di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, etc.);

S2. - servizi scolastici per l’istruzione di base: asili, scuole per l’infanzia, scuole elementari, scuole medie;

S3. - servizi per l'istruzione superiore: scuole non dell'obbligo, scuole speciali;

S4. - servizi per la cultura e lo spettacolo: musei, biblioteche, sale di esposizione, teatri, auditorium, cinema, discoteche, sale convegni e mostre;

S5. - servizi per il culto; chiese, conventi, cappelle, oratori, canoniche;

S6. - servizi di assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, farmacie, ambulatori, case di riposo, residenze protette;

S9. - Servizi sportivi: palestre e centri benessere, piscine, palazzi dello sport, campi sportivi coperti e scoperti;

S10. - Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;

V - Verde Pubblico

V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;

P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico

P1. - parcheggi a raso;

16. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso e la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.

17. Sempre negli interventi di cui al punto precedente (cambi di destinazione, frazionamenti e addizione volumetrica)non possono essere realizzate attività produttive con Sul maggiore di 400 mq e attività commerciali con Sul maggiore di 200 mq;

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19