Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 97 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE GEOTERMICA

1. Area individuata con specifico segno grafico nelle tavole di livello A destinata ad ospitare l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica esistente, denominata Bagnore 3.

2. Nella zona si conferma le disposizioni contenute nei progetti e nelle convenzioni allegate al Decreto di approvazione della Centrale.

3. Sugli edifici e gli impianti esistenti sono possibili tutti gli interventi dalla manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia.

4. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.

5. La modifica sostanziale dell'impianto con nuovo impegno di suolo è ammesso tramite interventi diretti convenzionati. Tale convenzione fra Comune ed Enel definirà in base a progetti specifici il dimensionamento per l’utilizzazione dell'area, le caratteristiche tipologiche degli impianti, gli oneri a carico degli operatori privati.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19