Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 96 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI

1. Relativamente alle regole per l'installazione degli impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili trovano applicazione in particolare le seguenti disposizioni sovraordinate:

  • - il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • - il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  • - il Decreto Ministeriale 10/09/2010 e le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili" allegate allo stesso;
  • - la Legge Regionale n° 11 del 23/03/2011 che individua le aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, in applicazione del punto 1.2 delle Linee guida citate le quali attribuiscono alle sole regioni la potestà di "porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili"
  • - D.C.R. n. 15 del 11/02/2013 “Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'art. 205 quater, comma 3, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1"
  • - Piano di Indirizzo Territoriale (adottato con D.C.R. n. 58 del 2/07/2014) Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
  • - Piano di Indirizzo Territoriale (adottato con D.C.R. n. 58 del 2/07/2014) Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19