Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 95 AREE PER SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI

1. I servizi tecnici e tecnologici sono costituiti da edifici, aree ed impianti relativi alle reti per il teleriscaldamento, per la distribuzione idrica, dell'energia elettrica e del gas, per le telecomunicazioni (ivi comprese le antenne e gli spazi di pertinenza) per la raccolta e trattamento dei rifiuti, per la depurazione delle acque, per i trasporti collettivi ed uffici per l'erogazione di servizi pubblici. Dette aree sono individuate negli elaborati grafici di Livello A con apposito segno grafico.

2. Nelle "Aree per servizi tecnici e tecnologici" è possibile ampliare gli edifici esistenti oppure costruirne di nuovi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - gli edifici esistenti e quelli di nuova edificazione possono essere destinati esclusivamente ad attività necessarie al funzionamento del Servizio Tecnologico presente nella stessa area;
  • - per la realizzazione ex-novo o l'ampliamento di volumi diversi da quelli destinati ad impianti tecnici si dovrà rispettare un indice di Indice di utilizzazione fondiaria (UF) pari a 0,15 mq/mq e un Rapporto di copertura (RC) massimo pari al 40%;
  • - ove possibile, lungo il perimetro delle pertinenze dei servizi tecnici e tecnologici dovranno essere piantumate siepi e schermature arboree tese a limitare la emissione di eventuali polveri, rumori e odori.

3. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso se non attraverso una variante al Regolamento Urbanistico dove si faccia una valutazione complessiva delle esigenze presenti e future del servizio tecnologico al quale i volumi edilizi sono asserviti.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19