Art. 94 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
1. Il Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 individua le aree dove è consentita la distribuzione dei carburanti, sia in impianti di nuova realizzazione che in impianti preesistenti.
2. Gli interventi edilizi necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al trasferimento, all’ampliamento e alla ristrutturazione degli impianti esistenti, dovranno essere conformi alle vigenti norme statali e regionali in materia ed ai seguenti parametri edilizi:
- - Indice di utilizzazione fondiaria (UF) = 0,1 mq/mq
- - Rapporto di copertura (RC) = 10%, con un massimo di 250 mq e con l'esclusione di tettoie e pensiline
- - Altezza massima Hmax = ml 4,50 con l'esclusione di tettoie e pensiline
3. All'interne delle aree individuate ai sensi del punto 1 è possibile realizzare i seguenti volumi di servizio:
- - le attività commerciali previste dall'art. 56 della L.R. 28/2005 quali le attività di vendita di accessori per auto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, le attività vendita di tabacchi;
- - i volumi destinati alla manutenzione degli autoveicoli (officina meccanica, autolavaggio, elettrauto, gommista, servizi di lubrificazione ecc.);
- - i volumi contenenti i servizi alle biciclette;
- - volumi contenenti i servizi igienici per gli utenti.
4. È comunque fatto salvo il rispetto:
- - delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
- - delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
- - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura
5. La realizzazione della nuova stazione carburanti prevista all'interno dell'area urbana del Bagnolo dovrà essere schermata lungo i lati non contigui alla strada provinciale con una fila di essenze vegetali autoctone (siepi o alberature)