Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 92 ITINERARI PEDONALI E/O CICLABILI PER ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA

1. Gli "Itinerari pedonali e/o ciclabili per attività escursionistica" individuati con specifico segno grafico negli elaborati grafici di Livello A e sono destinati i via prioritaria, ma non esclusiva, alla realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili per l'esercizio della attività escursionistica nel territorio comunale. Sono realizzati, in massima parte, attraverso l'uso di strade vicinali e poderali e si integrano con analoghi percorsi individuati ed organizzati dalla Unione dei Comuni. Gli itinerari pedonali e ciclabili sono parte integrante e preminente del "Sistema infrastrutturale di carattere turistico ed escursionistico" previsto nel Piano Strutturale.

2. La realizzazione della infrastruttura, ove le condizioni della viabilità esistente lo richiedano oppure ove siano previsti dei tratti viari di nuovo impianto, dovrà essere preceduta da una progettazione esecutiva che dovrà privilegiare l'uso di materiali locali e naturali e la mitigazione dell'impatto sul territorio.

3. Qualora i percorsi previsti non godano già di diritto per il passaggio di uso pubblico, il Comune potrà istituire la servitù. I percorsi ciclopedonali potranno interessare, a carattere promiscuo, alcune strade aperte al traffico veicolare, fatte salve le dovute misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19