Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 91 SEDI STRADALI, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI ACCESSORI

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Regolamento Urbanistico;
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altres&igrave ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso da parte dell’ Amm./ne Comunale e da parte dell'Ente gestore dalla strada:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti e bevande (nel rispetto delle disposizioni di cui alla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui all’art. 6 delle presenti norme);
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti a pubblici esercizi;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all’Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E’ tuttavia consentita l’esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell’Amm./ne Comunale e dell'Ente gestore della strada.

6. Ferme restando le prescrizioni locaizzative contenute nelle tavole di tipo A:

  • - per le strade esistenti da modificare e/o allargare, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva;
  • - per le strade di nuovo impianto, come stabilito dall'art. 3 delle Norme del P.S., il loro inserimento fra le previsioni del Regolamento Urbanistico deve essere preceduta dalla redazione della progettazione definitiva.

7. Nelle tavole di Livella A, con apposito segno grafico e dal codice "p", sono individuate:

  • - le strade di nuovo impianto oppure le strade esistenti che per dimensione, fondo stradale, ecc. non sono più coerenti con l'uso attuale o previsto dal R.U. e necessitano di una radicale trasformazione (ad esempio strade vicinali inglobate nelle aree urbane);
  • - le strade esistenti che non sono più adeguate, per dimensione, con l'uso attuale o previsto dal R.U. e necessitano un allargamento di carreggiata, da specificare anche dimensionalmente nel progetto di dettaglio;
  • - gli incroci stradali che necessitano di una trasformazione in "rotatorie stradali", da specificare anche dimensionalmente nel progetto di dettaglio.

8. A quest'ultime aree si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"),

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19