Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 90 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

1. Le aree destinate a parcheggio pubblico a raso sono aree attrezzate, di proprietà pubblica o privata, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto veicolare e/o ciclabile corrispondenti a quelle indicate con la lettera d) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "p + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "p + numero progressivo p".

2. La forma delle aree di nuova realizzazione individuate nel Regolamento Urbanistico è solo indicativa; la sua forma definitiva è da stabilire nella progettazione definitiva ed esecutiva, mentre l'entità delle superfici delle aree di nuova realizzazione deve corrispondere a quella misurabile sugli stessi elaborati e desumibile nelle Tabelle dell'Allegato A.

3. La realizzazione delle aree destinate a parcheggio pubblico deve avvenire sulla base di una specifica progettazione che precisi nel dettaglio i materiali, gli elementi di arredo, le alberature e la vegetazione, le eventuali recinzioni, l'illuminazione, ecc.. Il progetto esecutivo dovrà rispettare le seguenti regole:

  • - una parte della superficie di parcamento dovrà essere destinata alla sosta di moto, ciclomotori e biciclette; le zone di sosta delle biciclette dovranno essere munite delle apposite rastrelliere;
  • - una parte della superficie di parcamento (secondo quanto previsto dalle norme vigenti) dovrà essere destinata al parcheggio di auto per diversamente abili.
  • - gli spazi di accesso e di manovra dei parcheggi potranno avere fondo impermeabile, mentre gli stalli dovranno essere realizzati preferibilmente (in ragione del contesto di intervento) con fondo permeabile;
  • - gli stalli delle aree destinati a parcheggio pubblico dovranno essere ombreggiate (se il contesto di realizzazione lo consente) con almeno 1 albero di alto fuso ogni 80 mq di parcheggio;
  • - per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta attraverso siepi, alberature, ecc.

4. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 25 del Piano Strutturale e dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il Regolamento Urbanistico stabilisce i seguenti standard dimensionali minimi riguardanti le "Aree per parcheggi pubblici" (per calcolare il valore dell'Abitante insediato si veda il punto 2 dell'art. 85):

  • - insediamenti a carattere residenziale: per ogni abitante insediato si deve avere almeno 5,00 mq di parcheggi pubblici;
  • - insediamenti a carattere produttivo: almeno il 10% della Superficie territoriale (St) deve essere destinata a verde attrezzato o parcheggi pubblici;
  • - insediamenti a carattere commerciale, ricettivo o direzionale: per ogni 100 mq di superficie libera di pavimento (sul) realizzata, si devono avere almeno 40 mq di superficie destinata a verde attrezzato o parcheggi pubblici;
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19