Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 89 AREE PER IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO ALL'APERTO

1. Gli "Impianti e attrezzature sportive" comprendono le aree destinate a specifici impianti sportivi all'aperto quali campi da calcio, piscine, campi da tennis, etc. corrispondenti a quelle indicate con la lettera c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "v + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "v + numero progressivo p".

2. Il R.U. individua gli spazi esistenti da mantenere e potenziare, nonché quelli di nuova previsione sottoposti a vincolo espropriativo. I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole aree saranno stabiliti in sede di progetto esecutivo sulla base delle normative UNI e CONI riferite allo svolgimento delle pratiche sportive alle quali l’impianto è destinato.

3. Le aree per "Impianti e attrezzature sportive e per il tempo libero", per le finalità del calcolo degli standard urbanistici previsti all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, rientrano fra le "Aree per parchi e verde pubblico attrezzato" di cui all'art. precedente.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19