Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 87 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

1. Sono le aree destinate ad ospitare i seguenti servizi di carattere generale individuate con la lettera b) nel comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968:

  • - servizi per la cultura e lo spettacolo;
  • - servizi per il culto;
  • - servizi per l'attività sportiva ed il tempo libero al chiuso (piscine al coperto, discoteche, palazzetti dello sport);
  • - servizi socio-assistenziali;
  • - servizi sanitari;
  • - servizi cimiteriali;
  • - servizi amministrativi;
  • - servizi per la sicurezza (caserme).

2. Comprendono gli edifici esistenti ospitanti i servizi di cui sopra ed i relativi spazi aperti di pertinenza, nonché le aree che il R.U. destina alla realizzazione di nuovi edifici da destinare ai servizi di carattere generale. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "g + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "g + numero progressivo + p".

2. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su gli edifici esistenti all'interno delle " Aree per attrezzature e servizi di carattere generale" sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza degli stessi edifici rilevabile negli elaborati grafici Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici schedati)

3. Gli interventi di "addizione funzionale", "addizione volumetrica", "sostituzione edilizia" e "ristrutturazione urbanistica", quando consentiti ai sensi del punto 2, dovranno rispettare i seguenti parametri:

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 60%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30% dell'intera area pertinenziale

• L'altezza massima non può essere maggiore di quella dell'edificio esistente.

4. Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di nuovi edifici, "fisicamente distinti" dall'edificio o gli edifici esistenti, purché funzionalmente integrati con essi. A tal fine si applicano i parametri di cui al precedente punto 3 relativi al rapporto di copertura, altezza massima e superficie permeabile di pertinenza.

5. Nell'area che ospita gli uffici dell'Acquedotto del Fiora a Santa Fiora lungo la S.P. n° 64, il rapporto di copertura, per le finalità di cui ai punti 3 e 4, non potrà superare il 20% del lotto.

6. Nelle aree di pertinenza sono consentiti tutti gli interventi di pavimentazioni ed arredo ritenuti necessari al buon funzionamento della struttura con l'unico vincolo del divieto della riduzione della Superficie permeabile di pertinenza (SPP) a meno del 30% dell'intera area pertinenziale.

7. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il Regolamento Urbanistico stabilisce i seguenti standard dimensionali minimi riguardanti le " Aree per attrezzature e servizi di carattere generale" (per calcolare il valore dell'Abitante insediato si veda il punto 2 dell'art. 85):

  • - Aree per attrezzature e servizi di carattere generale = 2,00 mq x abitante insediato
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19