Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 86 AREE PER L'ISTRUZIONE

1. Sono le aree destinate ad ospitare i servizi per l'istruzione individuate con la lettera a) nel comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Comprendono gli edifici esistenti ospitanti scuole materne, elementari, scuole medie e superiori ed i relativi spazi aperti di pertinenza, nonché le aree che il R.U. destina alla realizzazione di nuovi edifici scolastici. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "i + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "i + numero progressivo + p".

2. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su gli edifici esistenti all'interno delle "Aree per l'istruzione" sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza degli stessi edifici rilevabile negli elaborati grafici Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici schedati)

3. Gli interventi di "addizione funzionale", "addizione volumetrica", "sostituzione edilizia" e "ristrutturazione urbanistica", quando consentiti ai sensi del punto 2, dovranno rispettare i seguenti parametri:

  • - Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 60%.
  • - La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30% dell'intera area pertinenziale
  • - L'altezza massima non può essere maggiore di quella dell'edificio esistente (per gli interventi sul p.e.e.) ovvero non potrà essere maggiore a mt 7,5 per gli edifici di nuova costruzione.

4. Nelle aree di pertinenza sono consentiti tutti gli interventi di pavimentazioni ed arredo ritenuti necessari al buon funzionamento della struttura con l'unico vincolo del divieto della riduzione della Superficie permeabile di pertinenza (SPP) a meno del 30% dell'intera area pertinenziale.

5. Per gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici è ammesso il riutilizzo con altre funzioni di carattere pubblico.

6. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 27 del Piano Strutturale e dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il Regolamento Urbanistico stabilisce i seguenti standard dimensionali minimi riguardanti le "Aree per l'istruzione" (per calcolare il valore dell'Abitante insediato si veda il punto 2 dell'art. 85):

  • - Aree destinate a scuola per l’infanzia = 1,20 mq x abitante insediato
  • - Aree destinate a scuola di base (elementare e media) = 2,25 mq x abitante insediato
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19