Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 85 REGOLE DI CARATTERE GENERALE

1. Sono denominate “Aree ad edificazione speciale per standard urbanistici” le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata. Le aree disciplinate dal presente articolo sono dimensionate nel rispetto dei parametri definiti agli articoli 25 e 27 del Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio ed in particolare dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Gli "abitanti di previsione" (necessari per la verifica degli standard urbanistici) si calcolano dividendo il "Volume virtuale", di cui all'art. 15, per i seguenti valori (volume per abitante) distinti per tipologia edilizia residenziale::

  • - per 100 (mc/ab) nel caso si abbia una tipologia edilizia di tipo edificio isolato mono o pluri-familiari con un massimo di due piani fuori terra;
  • - per 90 (mc/ab) nel caso si abbia la tipologia edilizia delle case a schiera;
  • - 80 (mc/ab) nel caso si abbia una tipologia edilizia pluripiano (linea, torre, ballatoio, ecc), con uno o più alloggi per piano.

3. Nelle "Aree ad edificazione speciale per standard urbanistici" "esistenti" gli interventi sono, di norma, riservati all’Amm./ne Comunale o all’Ente proprietario e/o gestore, se diverso dall’Amm./ne Comunale. Nelle medesime aree classificate come "di progetto" negli elaborati grafici di Livello A l’intervento è riservato in via prioritaria all’Amm./ne Comunale, che ha facoltà di attivare i procedimenti espropriativi previsti dalla legge.

4. Nelle aree di cui trattasi è tuttavia ammesso l’intervento di soggetti privati aventi titolo per la realizzazione di opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse pubblico ivi previste. Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l’Amm./ne Comunale, con la quale vengano disciplinati (con adeguate garanzie a tutela dell’interesse pubblico) il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell’intervento, le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate.

5. Alcuni degli impianti e delle attrezzature di cui al punto 1 e agli articoli successivi (come ad esempio circoli ricreativi, circoli e/o attrezzature culturali, centri sociali, strutture per il culto e/o centri parrocchiali, sedi di associazioni ONLUS, attrezzature sportive, residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza per anziani, disabili o indigenti, cliniche private, attrezzature per l’infanzia) posso appartenere ed essere gestiti da soggetti diversi rispetto l'Amministrazione pubblica. Resta fermo che gli stessi impianti e le stesse attrezzature:

  • - possono essere gestite esclusivamente da Enti, associazioni e/o soggetti privati in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle singole attività di interesse pubblico e/o collettivo sopra specificate;
  • - non è in alcun modo ammesso l’utilizzo né la destinazione d’uso delle aree e strutture di cui al presente articolo per fini o attività diverse da quelle di uso pubblico e/o collettivo.

6. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, gli aventi titolo possono disporre delle aree di cui al presente articolo per uso privato purché tale utilizzazione non comporti:

  • - l'alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - la realizzazione di consistenze edilizie;
  • - la realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - la realizzazione di opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

7. Gli interventi di cui al punto precedente sono inoltre subordinati alla produzione di un atto unilaterale d’obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate e con esplicito impegno a rimuovere qualsiasi installazione o deposito fatti a semplice richiesta da parte del Comune.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19