Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 83 EDIFICI NON RAPPRESENTATI - PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo:

  • a) gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico che, non essendo presenti nella base cartografica utilizzata per redigere il piano (C.T.R. o Catastale), non risultano classificati negli elaborati di Livello B;
  • b) gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico e presenti sulla base cartografica utilizzata per redigere lo stesso, che però non risultano classificati negli elaborati di Livello B per puro errore materiale;
  • c) gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli edifici e/o manufatti privi di titolo abilitativo legittimante;

3. Sugli edifici privi di classificazione di cui al punto 1 lett. a) e b) sono consentiti, nelle more della loro classificazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 23, 24 e 25) e di restauro e risanamento conservativo (art. 26)

4. Gli edifici di cui al punto 1 lett. c) sono assimilati agli edifici in Classe 4. In conseguenza di ciò ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'art. 76 senza bisogno di ulteriori procedure amministrative.

5. Agli edifici privi di classificazione di cui al punto 1 lett. a) e b) può essere attribuita dalla Amm./ne Comunale una specifica classificazione - in coerenza con le classi di valore di cui agli articoli precedenti - a seguito della presentazione da parte dell’interessato della documentazione di seguito indicata:

  • - estratto del vigente Regolamento Urbanistico e del foglio di mappa catastale, con l’individuazione dell’edificio;
  • - relazione tecnico-descrittiva, comprensiva della "Scheda di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" riguardante l'edificio debitamente compilata;
  • - riprese fotografiche a colori di tutti i fronti.

6. La Classificazione dell'edificio, previa verifica e valutazione da parte degli organismi tecnici e consultivi dell’Amm./ne Comunale della documentazione presentata, viene approvata e diventa efficace a seguito dell'approvazione di variante al Regolamento Urbanistico di correzione di errore materiale. Nelle more dell'approvazione della variante si può applicare la procedura prevista al punto 2 dell'articolo 84.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19