Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 82 MANUFATTI EDILIZI MINORI

1. Si considerano manufatti edilizi minori i seguenti elementi:

  • - i gazebo
  • - i pergolati
  • - le pensiline
  • - i manufatti per il rimessaggio attrezzi
  • - le piscine
  • - serre per giardinaggio e orti urbani
  • - gli arredi pertinenziali vari

2. Il gazebo è un manufatto di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi, costituito da una struttura verticale astiforme in metallo o legno, con copertura in tela, canniccio, legno, ferro o vetro, completamente aperto su tutti i lati ed avente:

1. altezza al colmo < m. 3,50;

2. superficie coperta

• minore di mq. 16,00 per residenze;

• minore di mq. 36,00 per pubblici esercizi, realizzabili anche in due elementi.

Non è ammessa la realizzazione di più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare.

3. Il pergolato è una struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale o ricettiva composta da elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo, atta a consentire il sostegno al verde rampicante. Gli elementi orizzontali non possono essere impostati ad una quota superiore a m. 3,00.

4. La superficie occupata dal pergolato, che non può eccedere i mq. 20,00 per le residenze e i 40,00 mq per le attività ricettive, non è computata come superficie impermeabilizzata, salvo la presenza di sottostanti pavimentazione o strutture che limitino la permeabilità del suolo.

5. È consentito realizzare più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie sopra indicata. È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato; l’assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura dalla definizione e non ne consente la realizzazione o il mantenimento.

6. La pensilina è una struttura composta da elementi verticali in legno o metallo e da una copertura in vetro o metallo, con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede all’ingresso del fabbricato.

L’altezza del colmo non deve essere superiore a m. 3,00, la larghezza non deve essere superiore a m. 2,00 ed i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o inferriate o simili.

7. I manufatti per il rimessaggio attrezzi sono al servizio delle attività di orticoltura e giardinaggio e devono:

  • - essere appoggiati e/o ancorati al suolo;
  • - avere una dimensione massima di 10 mq e un’altezza massima di 2,20 cm;
  • - avere una unica porta di ingresso ed un’unica finestra;
  • - essere realizzati non in muratura ma in materiali leggeri quali legno, metallo etc.

8. Per recinzione si intende qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita da murature, elementi prefabbricati, inferiate, reti o siepi.

La recinzione posta a delimitazione verso uno spazio pubblico deve avere un’altezza massima di m. 1,80 e deve essere realizzata in muratura per una altezza non inferiore a m. 0,60 e non superiore a m. 1,80. L’eventuale parte eccedente, fino all’altezza di m 1,80, deve essere realizzata con ringhiera o rete.

9. Per piscina si intende una struttura accessoria atta a consentire l’attività di balneazione. Nella realizzazione di una piscina si devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - deve essere realizzata in una pertinenza di un edificio residenziale o a carattere ricettivo;
  • - deve avere una profondità non superiore a m. 1,50;
  • - deve avere una estensione superficiale non superiore a mq. 120 per l’attività ricettiva e mq. 80 per l’attività residenziale;
  • - la distanza dai confini di proprietà del “bordo vasca” non deve essere inferiore a m. 3;
  • - deve avere un approvvigionamento idrico completamente autonomo dall’acquedotto pubblico.

10. le serre per giardinaggio e orti urbani sono realizzate con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato, plexiglas o telo in nailon, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con una superficie massima di mq. 12,00 ed altezza massima non superiore a m. 2,20, destinate a ricovero di piante e di attrezzi da giardino. Possono essere realizzate nel numero massimo di una per ciascuna pertinenza.

11. Sono considerati arredi pertinenziali vari gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto quali:

  • - percorsi pedonali o aree di sosta realizzate in pietra, ghiaia, etc.
  • - lastricati e pavimentazioni varie
  • - arredi quali panchine, attrezzature per gioco varie
  • - barbecue o piccoli forni, anche in muratura, nel numero massimo di uno per resede di pertinenza.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19