Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 81 COSTRUZIONI E MANUFATTI PRECARI

1. Sono disciplinati dal presente articolo le costruzioni, i manufatti e le consistenze di vario genere che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, etc.).

2. Per le costruzioni ed i manufatti precari aventi un titolo legittimante sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di demolizione non preordinata alla successiva ricostruzione. E’ esclusa qualsiasi destinazione d’uso diversa da quella per cui è stato ottenuto il titolo legittimante.

3. Per le costruzioni ed i manufatti precari privi di un titolo legittimante è ammessa la sola demolizione non preordinata alla successiva ricostruzione.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19