Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 80 EDIFICI DIRUTI - REGOLE DI RICOSTRUZIONE

1. Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle disposizioni di zona del presente Piano o di altra disposizione normativa, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - a condizione che sia prodotta dall’avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica di questi edifici deve essere rilevabile:

  • - da elementi strutturali rilevabili in loco;
  • - da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell’edificio;
  • - da documentazione presente negli archivi della Pubblica Amministrazione.

3. Il progetto di ricostruzione deve riproporre, nella maniera più fedele possibile, le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell’edificio diruto, garantendo il suo corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Se la ricostruzione sul posto contrasta con la normativa del Codice della Strada o di altra norma ostativa, l'edificio crollato può essere ricostruito ad una distanza massima di 40 metri dal sedime originario.

4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19