Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 78 CLASSE 6 - EDIFICI PRIVI DI VALORE ARCHITETTONICO E INCOPATIBILI CON IL CONTESTO DI INSERIMENTO

1. Sono classificati in Classe 6 gli edifici realizzati in epoca recente nel territorio urbano o rurale che presentano caratteri molto incongrui rispetto al contesto di inserimento e sono perciò da considerarsi quali detrattori di qualità per gli insediamenti ed il territorio. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 6 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico

2. Per gli edifici classificati in Classe 6 che presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza, è da perseguire prioritariamente l'obiettivo della loro demolizione con successiva ricostruzione in armonia con i caratteri urbanistico - edilizi propri del contesto di riferimento. La Classe 6 non comprende consistenze realizzate con caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, serre, baracche in legno, manufatti in materiali eterogenei, etc.).

3. Sugli edifici legittimi di Classe 6 non sono consentiti gli interventi tesi a consolidare, mediante opere di ristrutturazione edilizia e/o modifica della destinazione d’uso, la loro permanenza mentre sono consentite esclusivamente le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - sostituzione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione.

4. Agli edifici realizzati in conseguenza di interventi di sostituzione edilizia o di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici in Classe 6 viene attribuita la Classe 4.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19