Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 77 CLASSE 5 - EDIFICI GIÀ CLASSIFICATI CON IL "PIANO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE" DEL 1986

1. Sono inseriti nella Classe 5 gli edifici già classificati con il "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" approvato con D.G.R. n° 2253 del 10/03/1988 per i quali si conferma la normativa esistente. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 5 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico.

2. Al fine di conservare la piena operatività di tale Piano, compromessa dal tempo trascorso dalla sua approvazione e dalle modifiche normative intervenute, si stabiliscono i seguenti criteri di corrispondenza fra la classificazione degli edifici operata dal regolamento Urbanistico e quella operata dal Piano citato:

  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "restauro e risanamento conservativo " sono equiparati agli edifici in Classe 1 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 73;
  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "ristrutturazione edilizia RE1" sono equiparati agli edifici in Classe 2 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 74;
  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "ristrutturazione edilizia RE2 e RE3" sono equiparati agli edifici in Classe 3 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 75;
  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "ristrutturazione urbanistica" sono equiparati agli edifici in Classe 4 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 76;

3. In attesa della revisione del "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" negli edifici classificati in Classe 5 è vietata l'esecuzione dei seguenti interventi:

1. l'aggiunta o la modifica di balconi e terrazzi;

2. le addizioni funzionali;

3. la demolizione con fedele ricostruzione, salvo il caso in cui la necessità demolitoria sia adeguatamente giustificata da carenze strutturali od altro

4. Nel caso in cui un edificio risulti classificato nelle tavole del Piano di cui sopra e contemporaneamente Classificato in una classe diversa dalla 5 nel presente Piano, ha prevalenza la normativa di quest'ultimo.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19