Art. 76 CLASSE 4 - EDIFICI NON PRESENTI NELLE TAVOLE DEL CATASTO ALL'IMPIANTO E PRIVI PARTICOLARE INTERESSE ARCHITETTONICO
1. Sono classificati in Classe 4 gli edifici non presenti nelle tavole del Catasto all'Impianto e quindi realizzati successivamente al 1940 (indicativamente) che non presentano particolare interesse architettonico. Al loro interno vengono ulteriormente suddivisi e individuati con relativo segno grafico negli elaborati grafici di Livello B:
- - Classe 4a: edifici con destinazione residenziale esclusiva o prevalente;
- - Classe 4b: edifici con destinazione produttiva o commerciale esclusiva o prevalente;
- - Classe 4c: edifici con destinazione turistico - ricettiva esclusiva o prevalente;
- - Classe 4d: edifici con destinazione direzionale e/o di servizio pubblico esclusiva o prevalente;
- - Classe 4e: edifici con destinazione agricola pubblico esclusiva o prevalente.
2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A)::
- - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 23);
- - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 24);
- - la manutenzione straordinaria (art. 25);
- - il restauro e risanamento conservativo (art. 26);
- - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3, R4 e R5 (art. 27);
- - le addizioni funzionali (art. 28);
- - le addizioni volumetriche (art. 29);
- - la sostituzione edilizia (art. 30);
- - la ristrutturazione urbanistica (art. 31);
3. Per gli edifici appartenenti alla Classe 4, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari.
4. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII.
6. Negli edifici appartenenti alla Classe 4 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010, senza condizioni vincolanti.