Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 76 CLASSE 4 - EDIFICI NON PRESENTI NELLE TAVOLE DEL CATASTO ALL'IMPIANTO E PRIVI PARTICOLARE INTERESSE ARCHITETTONICO

1. Sono classificati in Classe 4 gli edifici non presenti nelle tavole del Catasto all'Impianto e quindi realizzati successivamente al 1940 (indicativamente) che non presentano particolare interesse architettonico. Al loro interno vengono ulteriormente suddivisi e individuati con relativo segno grafico negli elaborati grafici di Livello B:

  • - Classe 4a: edifici con destinazione residenziale esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4b: edifici con destinazione produttiva o commerciale esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4c: edifici con destinazione turistico - ricettiva esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4d: edifici con destinazione direzionale e/o di servizio pubblico esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4e: edifici con destinazione agricola pubblico esclusiva o prevalente.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A)::

  • - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 23);
  • - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 24);
  • - la manutenzione straordinaria (art. 25);
  • - il restauro e risanamento conservativo (art. 26);
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3, R4 e R5 (art. 27);
  • - le addizioni funzionali (art. 28);
  • - le addizioni volumetriche (art. 29);
  • - la sostituzione edilizia (art. 30);
  • - la ristrutturazione urbanistica (art. 31);

3. Per gli edifici appartenenti alla Classe 4, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari.

4. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII.

6. Negli edifici appartenenti alla Classe 4 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010, senza condizioni vincolanti.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19