Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 75 CLASSE 3 - EDIFICI O COMPLESSI EDILIZI DI VALORE ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E/O STORICO-CULTURALE

1. Appartengono alla Classe 3 gli edifici ed i complessi edilizi i cui caratteri storici e architettonici costituiscono componenti qualificate del patrimonio territoriale, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio locale. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico.

2. La Classe 3 comprende gli edifici in tal modo classificati dalla "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" e gli immobili (non sottoposti a tale schedatura) che risultino essere presenti al Catasto all'Impianto.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A):

  • - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 23);
  • - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 24);
  • - la manutenzione straordinaria (art. 25);
  • - il restauro e risanamento conservativo (art. 26);
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3, R4 e R5 (art. 27);
  • - le addizioni funzionali (art. 28);

4. Per gli edifici appartenenti alla Classe 3:

  • - fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari;
  • - è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo;
  • - nei cambi di destinazione d'uso la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al punto precedente è obbligata al rispetto delle seguenti limitazioni: m 2,50 per l'altezza interna dei vani e 1/15 per il rapporto delle aperture esterne vetrate e la superficie di pavimento degli stessi vani

5. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali.

6. Negli edifici appartenenti alla Classe 3 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010 a condizione che gli interventi edilizi interni agli stessi sottotetti, eventualmente necessari al loro recupero abitativo, non eccedano quelli previsti dal precedente punto 3. Questa regola si applica anche a quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 della legge citata (aperture di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari).

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19