Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 73 CLASSE 1 - EDIFICI O COMPLESSI EDILIZI DI RILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E/O STORICO-CULTURALE

1. Appartengono alla Classe 1 gli edifici ed i complessi edilizi che hanno un rilevante valore architettonico paesaggistico e storico- culturale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico.

2. La Classe 1 comprende gli edifici in tal modo classificati dalla "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" di cui all'art. 79 nonché gli immobili (non sottoposti a tale schedatura) che risultino essere presenti al Catasto Leopoldino e essere notificati ai sensi della Parte II del D.L. 42/2004

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A):

  • - la manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 23, 24 e 25) purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell’immobile;
  • - il restauro e risanamento conservativo (art. 26)

4. Per gli edifici appartenenti alla Classe 1:

  • - fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari distinte solo all'interno di un progetto di restauro e risanamento conservativo dove si dimostri che le modifiche da realizzare non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell’edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell’immobile.
  • - è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo;
  • - nei cambi di destinazione d'uso la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al punto precedente è obbligata al rispetto delle seguenti limitazioni: m 2,50 per l'altezza interna dei vani e 1/15 per il rapporto delle aperture esterne vetrate e la superficie di pavimento degli stessi vani

5. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali.

6. Negli edifici appartenenti alla Classe 1 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010 a condizione che gli interventi edilizi interni agli stessi sottotetti, eventualmente necessari al loro recupero abitativo, non eccedano quelli previsti dal precedente punto 3. Questa regola si applica anche a quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 della legge citata (aperture di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari).

7. Nelle aree di pertinenza degli edifici o dei complessi edilizi ricadenti in classe 1:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tale frazionamento consegua alla realizzazione di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell’edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

8. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un’adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

9. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, i progetti riguardanti gli immobili e/o i complessi edilizi in Classe 1 debbono contenere una Relazione di analisi storico-critica finalizzata a:

  • - illustrare l'evoluzione storica, tipologica e strutturale degli edifici, nonché gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il loro valore;
  • - illustrare l'impatto degli interventi proposti sugli elementi di valore di cui sopra dimostrandone la coerenza architettonica, tipologica e tecnologica.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19