Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 70 AMBITI A RIDOTTO POTENZIALE ANTROPICO (A.R.P.A)

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio le aree (elencate sotto) che costituiscono emergenze paesaggistico- ambientali ai sensi dell’art. 19 e della Scheda n° 7c del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto. Sono riportate alla tav. U06 del Piano Strutturale e nelle tavole di Livello C del presente piano:

  • - A.R.P.A. GV22 Amiata;
  • - A.R.P.A. G23 Monte Labbro;
  • - A.R.P.A. GV27 Poggio della SS Trinità

2. In tali aree gli interventi di trasformazione dovranno:

  • - essere collegati alla fruizione dei beni e dei valori caratteristici e per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo criteri di inserimento nel paesaggio e di uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali (con esclusione di elementi strutturali prefabbricati in vista);
  • - non comportare eccessivi movimenti di terra;
  • - contenere la realizzazione di tratti viari di collegamento con le infrastrutture principali, mantenendovi comunque le caratteristiche dei tracciati poderali tipici ed evitando soluzioni impermeabilizzanti;
  • - essere progettati congiuntamente alle sistemazioni ambientali, specificando le specie arboree a fini segnaletici (sempreverdi quali pini, cipressi, etc.), utilitari (riparo da fattori climatici quali vento e sole, divisione di spazi, consolidamento di terreni) e ornamentali

3. Relativamente all'’ampliamento degli edifici esistenti, anche non agricoli, si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • - non superare in altezza la tipologia prevalente nell’area e porre attenzione ad ulteriori coperture impermeabilizzanti al suolo;
  • - riqualificare le eventuali superfetazioni, anche per strutture pertinenziali adeguate alla funzione.

4. All'interno delle A.R.P.A. sono vietati i seguenti interventi:

  • - previsione di nuove espansioni urbane ad eccezione delle zone destinate a parco urbano non attrezzato;
  • - realizzazione di: nuove infrastrutture a rete e puntuali di tipo primario o principale; nuove strutture ricettive, strutture di servizio, villaggi turistici, campeggi , impianti sportivi e per lo spettacolo e serre fisse; volumi interrati solo nelle zone umide; nuova viabilità; sistemazioni esterne di tipo impermeabile; palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
  • - introduzione di: nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati; iscrizioni pubblicitarie; nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale delle stesse A.R.P.A.;
  • - le Varianti Urbanistiche che non si riferiscono alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero degli assetti paesistico ambientali;
  • - Alterazione di: crinali; elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria; emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane;
  • - Riduzione o trasformazione di: vegetazione delle scogliere;
  • - Riduzione delle zone umide e degli apporti acquiferi;
  • - Rimozione di: elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti;
  • - Eliminazione di: formazioni arboree di argine, ripa e golena; alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali;
  • - Attività e interventi di: scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi; raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi; eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, siano essi isolati o a gruppi; imboschimento con specie non autoctone; utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere

5. All'interno delle A.R.P.A. sono ammessi i seguenti interventi:

  • - riconoscimento situazioni di fatto non formalizzate negli S.U. vigenti e compatibili con l'assetto delle A.R.P.A.;
  • - applicazione dei contenuti del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005, secondo i criteri e i parametri del P.T.C. medesimo, solo per gli imprenditori agricoli;
  • - applicazione della legislazione regionale relativa all'agriturismo ad eccezione dell' "agricampeggio";
  • - installazione di segnaletica per la valorizzazione delle A.R.P.A. anche a servizio delle strutture agrituristiche, solo all'interno dei volumi appartenenti al patrimonio edilizio esistente;
  • - potenziamento, ammodernamento e ristrutturazione della viabilità comunale, provinciale e statale esistente compresi gli interventi di messa in sicurezza per la viabilità vicinale;
  • - adeguamento della segnaletica stradale e di informazione turistica lungo tutte le strade di cui alla precedente alinea;
  • - riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d'uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche dell'A.R.P.A.;
  • - realizzazione di sistemazioni esterne e strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all'interno delle aree di pertinenza, da prevedersi nell'estremo rispetto degli aspetti paesaggistico ambientali tipici;
  • - ampliamento di edifici esistenti;
  • - costruzione di residenze rurali ed annessi per i soli imprenditori agricoli indispensabili alle attività agricole e connesse degli insediamenti agricoli a completamento di nuclei esistenti a conformazione chiusa;
  • - apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvopastorali o all’approvvigionamento di: rifugi, posti di soccorso, abitazioni non altrimenti raggiungibili, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, protezione civile;
  • - realizzazione di: infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica e del suolo; piste per prevenzione e spegnimento incendi; opere di cantiere funzionali all’attività archeologica; opere di servizio alle attività naturalistiche; strutture precarie di servizio, igienico-sanitarie, per l’informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche.
  • - interventi necessari per le attività di ricerca, studio, ecc.., per fini ambientali, scientifici, culturali.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19