Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 68 LE VISUALI DI PREGIO

1. Le visuali di pregio da tutelare sono individuate nelle tavole di Livello C, in conformità a quanto stabilito all'art. 46 del Piano Strutturale, attraverso tre elementi grafici: il punto panoramico, il cono visivo e un numero progressivo che identifica la vista da tutelare (fotografia scattata dal punto panoramico seguendo il cono visivo).

2. A partire da ciascun "punto panoramico", per un raggio lungo metri 70 ed un angolo di 90° calcolato nella direzione del "cono visivo" è istituita una zona di tutela della vista, riportata nelle tavole di Livello C, nella quale è vietato:

  • - realizzare nuovi edifici;
  • - ampliare quelli presenti nella misura maggiore di un 15% della S.U.L. esistente;
  • - realizzare opere di arredo urbano e/o privato (recinzioni, gazebo, piantumazioni, ecc..) nel caso in cui tali opere rechino pregiudizio alla visuale tutelata.

3. Nel caso in cui un intervento sia capace di generare delle trasformazioni significative all'interno della "vista" (quindi all'interno della "fotografia" che la rappresenta) occorre:

  • - che l'intervento sia realizzato con modalità e tecniche tali da integrarlo nel contesto (ad esempio: nel caso di un intervento edilizio usando tipologie edilizie e materiali tradizionali, nel caso di un intervento vegetazionale usando essenze locali, ecc.)
  • - che l'intervento, non potendo rispettare la prima condizione, sia realizzato in maniera da essere adeguatamente mimetizzato attraverso l'utilizzo di alberature, coloriture, movimenti terra, ecc.

4. Le fotografie rappresentative delle viste sono contenute nell'Allegato B "Le visuali di pregio"

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19