Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 67 I PARCHI ED I GIARDINI STORICI

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i parchi e i giardini le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico, o comunque di azioni coerenti e consapevoli. Sono inoltre classificati come tali i giardini e gli spazi privati di pertinenza delle abitazioni del centro storico di Santa Fiora con affaccio verso la valle del fiume Fiora che rivestono un ruolo significativo nella salvaguardia dei caratteri storico-architettonico e paesaggistici dello stesso centro storico. Oltre al valore storico-documentale, molti complessi rivestono il ruolo di capisaldi del paesaggio, ad elevato grado di formalizzazione, nonché di strutture che organizzano il rapporto tra aspetti legati alle acque, alla modellazione del suolo, alla diversificazione botanica, costituendo complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio. I parchi storici ed i giardini storici sono individuati con apposito segno nelle tavole di livello C.

2. Sono oggetto di tutela:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d’uso. A tal fine i parchi storici e i giardini formali possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l’unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, nonché gli elementi decorativi con essa coerenti.

4. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico.

5. All’interno dei parchi e dei giardini storici è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo

8. All’interno dei parchi e dei giardini storici è consentita, fermo restando il rispetto degli elementi di invarianza di cui al punto 2, la realizzazione di piccoli manufatti di servizio per sorveglianza o manutenzione del parco, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo e comunque privi di autonoma commerciabilità. Il rilascio e/o l’efficacia del titolo abilitativo è comunque subordinata alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, a garanzia del mantenimento a tempo indeterminato della destinazione d’uso accessoria.

9. All’interno del Parco della Peschiera, è ammessa, a fini scientifici e per la conservazione della fauna ittica autoctona, l’allevamento e la riproduzione di specie salmonicole con l’utilizzo delle vasche e delle strutture esistenti di corredo, oltre la realizzazione di piccoli manufatti di cui al comma 8 necessari all’attività di produzione ittica e/o scientifica.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19