Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 66 LA VIABILITÀ STORICA

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i percorsi od i tratti di percorso presenti al Catasto Leopoldino (1830 circa) e ancora esistenti. Tali percorsi sono individuati nella tavole di Livello C.

2. Sono considerate parti integranti di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Costituiscono elementi da tutelare dei tracciati storici di cui al punto 1:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le cappelle, i tabernacoli e le croci votive i cippi e le fonti presenti lungo il tracciato;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4. Tali elementi sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio. Eventuali tratti degradati dei tracciati storici devono essere assoggettati ad azioni di ripristino.

5. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il contesto di riferimento.

6. Eventuali e comprovate necessità di spostamento del tracciato potranno essere soddisfatte allorché sia possibile realizzare brevi tratti viari che integrino, senza cancellarli, i tracciati esistenti, secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni (naturali e antropici) che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata.

7. I tracciati storici saranno parte integrante e preminente della sentieristica attrezzata di cui all'art. 92 A tale scopo e al fine di costituire dei percorsi continui, il loro tracciato potrà essere integrato con viabilità di nuova realizzazione.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19