Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 64 EDIFICI DI VALORE STORICO-DOCUMENTALE

1. E’ riconosciuto quale invariante strutturale del territorio il patrimonio edilizio presente nelle tavole del "Catasto all'Impianto" (anno 1940 circa) e nelle tavole del " Catasto Leopoldino" (anno 1830 circa) in quanto espressione consolidata di un principio insediativo complessivamente coerente e rimasto sostanzialmente inalterato fino ai giorni nostri. Nella tavole di Livello C sono individuati e distinti, con apposita campitura, gli edifici appartenenti all'una o all'altra categoria.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo, definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nonché a valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina sul patrimonio edilizio esistente, di cui al Titolo IV, classifica lo stesso sulla base dei criteri illustrati all'art. 72 tenendo conto della loro presenza o meno nelle tavole del catasto Leopoldino e nelle tavole del Catasto all'Impianto.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19