Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 62 IL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE

1. Il reticolo idrografico superficiale sottoposto alle tutele del presente articolo è identificato nelle tavole di Livello C ed è costituito dai seguenti corsi d’acqua: fiume Fiora, torrente Scabbia, fosso del Putrido, fosso degli Ontani, fosso Formica, fosso Cadone. Esso rappresenta una invarianza strutturale del territorio ai sensi dell'art. 10 delle Norme del Piano Strutturale.

2. Il reticolo idrografico superficiale deve essere tutelato per finalità idrauliche, ecologiche e paesaggistiche. E’ fatto pertanto divieto di deviare o coprire i corsi d’acqua, di interromperne o impedirne il deflusso superficiale e di impermeabilizzarne le sponde. E' vietato, in particolare, modificare le linee naturali di impluvio dei rilievi. Sono comunque consentiti interventi finalizzati al ripristino delle condizioni naturali di efficienza del sistema drenante naturale, alla regimazione idraulica, al contenimento dell’erosione e alla qualificazione biologica

3. Nelle aree pianeggianti sono consentiti interventi puntuali di modifica del reticolo idrografico superficiale solo per comprovate esigenze tecnico-funzionali e a condizione che sia comunque dimostrato, attraverso studi estesi a un congruo intorno territoriale, il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di efficienza idraulica esistenti.

4. L’attraversamento dei corsi d’acqua con tratti di viabilità e/o infrastrutture di trasporto è consentito, per i tratti minimi indispensabili, solo a seguito di studi idraulici e morfologici estesi all’intero bacino o sottobacino interessato. Tali studi devono determinare la sezione idraulica adeguata a far defluire le portate di massima piena.

5. Gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde sono attuati facendo ricorso, preferibilmente, ai metodi e ai materiali dell’ingegneria naturalistica.

6. I progetti relativi a impianti idroelettrici da realizzarsi sul bacino idrografico del Fiume Fiora, dovranno prevedere, se realizzati, tutti quegli accorgimenti tecnici che riducano al minimo la perdita di acqua dal corso naturale del fiume, la minima lunghezza di tratti sottesi, la presenza e la realizzazione di scale di risalita dimensionate alla popolazione di fauna ittica presente nel tratto fluviale interessato. Il calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) al d&igrave là di quanto indicato dall’Autorità di bacino competente, dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Ittico Provinciale redatto ai sensi della L.R. n. 7/2005 per le aree di particolare pregio ambientale, SIC, SIR.

7. Ferma restando la disciplina di tutela delle acque pubbliche dettata dalle vigenti norme statali e regionali, all'esterno delle aree urbane e lungo tutti i corsi d’acqua che compongono il reticolo idrografico superficiale di cui al punto 1 devono essere salvaguardate le due fasce di larghezza pari a ml 10 misurata dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine.

8. All’interno di tali fasce di rispetto i terreni possono essere utilizzati solo per la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, per gli usi agricoli, per le sistemazioni a verde ed a carattere ricreativo e per la realizzazione di attrezzature acquedottistiche. Sono comunque vietati:

  • - scavi e rinterri e alterazioni morfologiche del suolo in genere, anche connessi all'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito, a meno che tali interventi non si rendano necessari per comprovate esigenze di riqualificazione idraulica e idrogeologica;
  • - la realizzazione di nuove costruzioni e/o l’installazione di manufatti stabili o precari, ivi comprese le serre, con la sola eccezione dei manufatti per la regimazione idraulica e le infrastrutture di attraversamento;
  • - i parcheggi per autoveicoli, i depositi di materiali, le recinzioni e i muri di cinta, le discariche di qualsiasi tipo, le attività estrattive che non siano previste da interventi di sistemazione idraulica o di risanamento naturalistico e ambientale.

9. Sugli edifici esistenti legittimi ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al punto 3 possono essere eseguiti interventi urbanistico - edilizi fino alla ristrutturazione edilizia R5.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19