Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 61 LE SISTEMAZIONI AGRARIE E VEGETALI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

1. Sono riconosciute quali Invarianti Strutturali del territorio (ai sensi dell'art. 10 delle Norme del Piano Strutturale), in quanto componenti qualificate del paesaggio rurale ed esempi virtuosi delle modalità di gestione delle risorse territoriali, le aree in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni tradizionali dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, delle attività di pascolo e della difesa del suolo. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, acquidocci rivestiti in pietra, percorsi viari rurali ed opere idraulico - agrarie di regimazione. Nel territorio comunale in particolare è considerato tale l’alternarsi dei prati-pascoli e dei coltivi cerealicoli presente nell'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Labbro e fosso Cadone"

2. La presenza di sistemazioni agrarie tipiche - laddove per consistenza e stato di conservazione esse risultino significative sotto il profilo paesaggistico, testimoniale e/o morfologico - funzionale - è segnalata con apposito simbolo nelle tavole di Livello C.

3. Costituiscono elementi di invarianza da tutelare:

  • - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • - le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • - le opere di confinamento (muretti a secco, le siepi, etc.)
  • - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate, nonché a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d’uso. Indipendentemente dalle pratiche colturali agrarie esercitate, è prescritta la conservazione e la manutenzione degli elementi costitutivi dei manufatti, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura fondativa del paesaggio agrario storico.

5. Gli interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

6. Qualora le sistemazioni agrarie di cui ai punti 1 e 2 abbiano perso la funzionalità originaria o siano in condizioni di degrado irrecuperabile (eventualità da dimostrare attraverso la produzione di uno specifico studio), possono essere oggetto di trasformazioni significative (compreso la realizzazione di nuovi edifici) da attuarsi attraverso P.M.A.A. (art. 14) o P.U. (art. 13). Resta il divieto della modifica, se non limitata a interventi puntuali, delle opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.), delle opere di confinamento (muretti a secco, le siepi, etc.) e delle alberature segnaletiche.

7. Qualora i riferimenti cartografici riferiti alle sistemazioni agrarie storiche contenuti negli elaborati cartografici di livello C si dimostrassero inesatti o non corrispondenti alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare l’effettivo stato di fatto dei luoghi. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui, sulla base di documentazione inequivocabile prodotta dall’avente titolo, sia comprovata l’inesattezza dei riferimenti cartografici in ordine all’effettiva presenza, attuale e pregressa, di sistemazioni agrarie storiche.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19