Art. 60 FORMAZIONI ARBOREE DECORATIVE E/O LINEARI
1. Sono riconosciute quali invarianti strutturali del territorio le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie tipiche dei luoghi, quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, ovvero volti a formare confini, o, più in generale, a costituire forme di arredo e decoro. Le formazioni arboree decorative possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme e nel loro ruolo di complemento ad architetture di pregio costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono identificate con apposito segno grafico nelle tavole di livello C.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
- - le specie arboree esistenti con le caratteristiche di cui al punto 1;
- - le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni areali;
- - le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio. A tal fine:
- - l’impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso l’impianto di esemplari della stessa specie lungo l’allineamento storicizzato;
- - eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
- - i percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planolatimetrici, evitando l’introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.
4. In particolare, ai sensi della norme sugli ambiti di paesaggio di cui al Capo I del presente titolo, sono oggetto di tutela le alberature e le siepi che segnano i confini nell'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Labbro e fosso Cadone".
5. In adiacenza o prossimità di formazioni arboree decorative ricadenti esternamente alla aree urbane è vietata:
- a) ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, ivi compresi gli annessi agricoli stabili;
- b) l’installazione dei manufatti precari;
- c) la realizzazione delle serre fisse;
- d) la realizzazione delle strutture ad uso ricreativo;
- e) la realizzazione di linee elettriche aeree o di installazioni e/o impianti per telefonia mobile o telecomunicazione, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale. Le eventuali cabine elettriche devono essere interrate o seminterrate e comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno delle linee aeree.