Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 59 LA VEGETAZIONE RIPARIA

1. La vegetazione riparia, individuata con apposito segno grafico nella Tavole di livello C, è considerata invariante strutturale del territorio in ragione delle importanti funzioni da essa svolte di carattere:

  • - idrogeologico, per la prevenzione dei fenomeni di erosione e dilavamento;
  • - ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell’equilibrio ecologico;
  • - paesaggistico, per la diversificazione degli assetti vegetazionali e la caratterizzazione del reticolo idrografico superficiale.

2. Ferme restando le competenze attribuite per legge ai soggetti preposti alla tutela idrogeologica, gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d’acqua devono conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l’alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

3. In particolare, ai sensi della norme sugli ambiti di paesaggio di cui al Capo I del presente titolo, è oggetto di tutela la vegetazione riparia degli Ambiti omogenei di paesaggio "Monte Labbro e fosso Cadone" e "Monte Calvo";

4. I P.M.A.A., ove comprendenti aree con vegetazione ripariale da ricostituire, sono corredati da specifici progetti di reimpianto, tesi a reintegrare la continuità delle fasce di vegetazione ripariale, facendo ricorso alle specie vegetali autoctone e presenti in loco.

5. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, tali interventi verificano altres&igrave la fattibilità della creazione di “ecosistemi filtro” e di sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena o di fondovalle, mediante conservazione e messa a dimora lungo le fasce adiacenti al corso d’acqua, ove opportuno e possibile, di piante con adeguata capacità fitodepurativa.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19