Art. 58 I BOSCHI DENSI
1. Costituiscono invarianti strutturali del territorio i “boschi densi”, intendendosi per tali le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti. Tali formazioni forestali, di rilevante valore ambientale e paesaggistico sono distinte con apposito segno grafico sulle Tavole di Livello C.
2. Costituiscono elementi di invarianza:
- - la destinazione forestale del suolo;
- - la composizione floristica del soprasuolo;
- - l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
- - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.
3. In particolare, ai sensi delle norme sugli ambiti di paesaggio di cui al Capo I del presente titolo, sono oggetto di tutela:
- - il castagneto e la faggeta appartenenti all'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Amiata";
- - i boschi di cerro,di roverella, di castagno e di faggio appartenenti all'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Labbro e fosso Cadone";
- - i boschi di faggio,di roverella e di abete bianco appartenenti all'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Calvo";
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela, finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono fatti salvi gli interventi derivanti da motivate esigenze colturali e/o di sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi.
5. I P.M.A.A. di cui all’art. 14, ove comprendenti porzioni di “boschi densi”, prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:
- - governo del bosco e del sottobosco;
- - prevenzione degli incendi boschivi;
- - pratiche fitosanitarie;
- - tutela degli alberi monumentali;
- - sistemazioni idraulico-forestali;
- - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
- - miglioramento qualitativo dei soprasuoli forestali;
- - recupero delle aree percorse dal fuoco;
- - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
- - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.
6. Ferma restando la tutela degli elementi di invarianza, ai “boschi densi” si applica la disciplina di cui all’art. 114.