Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 58 I BOSCHI DENSI

1. Costituiscono invarianti strutturali del territorio i “boschi densi”, intendendosi per tali le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza delle formazioni, per il governo a fustaia, nonché per la diversificazione ed articolazione delle specie arboree e arbustive presenti. Tali formazioni forestali, di rilevante valore ambientale e paesaggistico sono distinte con apposito segno grafico sulle Tavole di Livello C.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprasuolo;
  • - l'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alle aree.

3. In particolare, ai sensi delle norme sugli ambiti di paesaggio di cui al Capo I del presente titolo, sono oggetto di tutela:

  • - il castagneto e la faggeta appartenenti all'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Amiata";
  • - i boschi di cerro,di roverella, di castagno e di faggio appartenenti all'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Labbro e fosso Cadone";
  • - i boschi di faggio,di roverella e di abete bianco appartenenti all'Ambito omogeneo di paesaggio "Monte Calvo";

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela, finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono fatti salvi gli interventi derivanti da motivate esigenze colturali e/o di sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi.

5. I P.M.A.A. di cui all’art. 14, ove comprendenti porzioni di “boschi densi”, prevedono adeguati interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco;
  • - prevenzione degli incendi boschivi;
  • - pratiche fitosanitarie;
  • - tutela degli alberi monumentali;
  • - sistemazioni idraulico-forestali;
  • - riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
  • - miglioramento qualitativo dei soprasuoli forestali;
  • - recupero delle aree percorse dal fuoco;
  • - prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
  • - manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.

6. Ferma restando la tutela degli elementi di invarianza, ai “boschi densi” si applica la disciplina di cui all’art. 114.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19