Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 53 IL SUOLO

1. Suoli da bonificare. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, per le aree ricadenti nei siti da bonificare, cos&igrave come indicati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alle aree inquinate, e dal piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati, adottato con delibera di consiglio provinciale n. 37 del 31 maggio 2004, devono prevedere:

  • - un vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisca ogni destinazione d’uso futura fino all’avvenuta bonifica;
  • - l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l’intervento;
  • - l’utilizzo dell’area solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia di Grosseto.

2. La fertilità dei suoli. I terreni agrari, ordinariamente coltivati, devono mantenere nel tempo un buon livello di fertilità, intesa come l’insieme di caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche caratterizzanti il terreno con l’attitudine a produrre.

3. La fertilità del terreno agrario deve essere mantenuta tramite continue operazioni di sistemazione del suolo e tecniche agronomiche appropriate. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i piani attuativi relativamente ad interventi ricadenti nel territorio rurale, devono contenere indicazioni specifiche relativamente all’esecuzione delle pratiche agronomiche di seguito indicate, in funzione dell’ordinamento colturale aziendale attuato:

  • - sistemazioni idraulico-agrarie per la regimazione delle acque meteoriche;
  • - lavorazioni principali e secondarie del terreno;
  • - apporto di sostanza organica;
  • - tecniche agronomiche per la riduzione dell’erosione del suolo;
  • - piani di concimazione nel caso di nuovi impianti di specie arboree poliennali;
  • - tecniche di irrigazione agraria;
  • - apertura di nuovi pozzi, laddove consentiti.

4. Negli atti d’obbligo o nelle convenzioni, sottoscritti a seguito dell’approvazione di programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e dei piani attuativi relativi ad interventi edilizi nel territorio rurale e aperto, sono prescritti comportamenti antropici di “buona pratica agricola”, al fine di ripristinare e/o mantenere nel territorio comunale la difesa del suolo e la potenzialità produttiva del terreno, cos&igrave come indicati ai successivi commi.

5. Dove possibile, sono da effettuare, possibilmente ogni anno, in concomitanza con le lavorazioni principali del terreno, apporti di sostanza organica, tramite letamazione, distribuzione di reflui di frantoio e compost. Per questi ultimi apporti è necessario acquisire le necessarie autorizzazioni secondo quanto prescrive la normativa vigente al momento della distribuzione. Sono consigliate le pratiche di inerbimento permanente dell’interfila, nel caso di colture arboree e/o di pratiche di sovescio, ossia interramento della coltura erbacea nel momento di massimo sviluppo vegetativo, con specie erbacee leguminose.

6. Le sistemazioni idraulico-agrarie dei suoli. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni pianeggianti è necessario effettuare e/o mantenere la “baulatura” del campo, la realizzazione e la successiva manutenzione di una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta, per il deflusso delle acque superficiali in eccesso rispetto alla “capacità idrica massima” del terreno, cos&igrave da evitare allagamenti e ristagni. Gli elementi costituenti la rete idraulico-agraria e gli alvei naturali e/o artificiali disposti a bordo campo, con funzioni di raccolta delle acque meteoriche, devono essere mantenuti liberi da vegetazione spontanea erbacea e/o arbustiva cos&igrave da consentire il naturale deflusso delle acque eccedenti la capacità di imbibizione del terreno.

7. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni in pendenza è necessario effettuare e/o mantenere le sistemazione idraulico-agrarie del terreno tramite una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta delle acque superficiali, realizzati in numero sufficiente ad evitare la creazione di solchi nel suolo con la perdita per erosione di particelle di terreno e di macroelementi. A seconda della pendenza del terreno, comunque superiore al 5%, deve essere effettuata la sistemazione idraulico-agraria degli appezzamenti di terreno, prediligendo quelle che tendono a ridurre il più possibile la velocità superficiale dell’acqua meteorica, riducono l’erosione del terreno con la conseguente diminuzione di perdita di macro e micro elementi nutritivi.

8. Ai fini delle sistemazioni agrarie, si elencano le seguenti tipologia di sistemazione agraria per terreni in pendenza:

  • - con pendenze del 30-40 per cento, e per la realizzazione di impianti di colture arboree, è idoneo effettuare sistemazione per “terrazzamento” dove il muretto di sostegno di ciascuna terrazza è realizzato con pietrame locale a malta o a secco, seguendo le curve di livello del terreno, in alternativa è consigliato il “gradonamento” realizzato con muretti a secco, non necessariamente realizzati seguendo le curve di livello. Per gli impianti di oliveto è ammesso utilizzare sistemazione a “lunettamento” di singole piante, ovvero piccoli terrazzi sostenuti da muretti a pianta semicircolare posti a valle della ceppaia (colletto della pianta);
  • - con pendenze fino al 20-25 per cento, e specialmente nel caso di colture erbacee, è idoneo effettuare sistemazioni a girapoggio. Le unità colturali o appezzamenti sono delimitati da scoline il cui andamento si discosta da quello delle curve di livello dell’1-2 per cento;
  • - con pendenze che variano dal 5 al 10 per cento e dal 20 al 30 cento è idoneo utilizzare la sistemazione a “rittochino”. Le scoline parallele tra di loro a distanza variabile corrono lungo la linea di massima pendenza. L’azione erosiva dell’acque meteorica è ridotta.

9. Le lavorazioni dei suoli. Le lavorazioni principali devono essere effettuate con terreno in “tempera” ovvero quando la quantità di acqua interna è pari alla capacità di campo, o quando il contenuto in acqua è inferiore alla capacità di campo. Sono da evitare lavorazioni del suolo in presenza di ristagni idrici o eccessi di acqua. La profondità di lavorazione deve essere commisurata alla coltivazione per la quale viene effettuata, al tipo di apparato radicale posseduta dalle piante, dal tipo di tessitura del terreno, al fine di migliorare la stabilità dei versanti, soprattutto per i terreni con forte pendenza, nei quali il dissesto idrogeologico è maggiore.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19