Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 51 VULNERABILITA' DELL'ACQUIFERO

1. Il PTC provinciale persegue l’obbiettivo di tutelare gli acquiferi di importanza strategica per la Provincia di Grosseto, nonché di tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione delle problematiche idrogeologiche e quindi del loro grado di vulnerabilità.

2. I gradi di vulnerabilità individuati dal PTC non corrispondono con quelli individuati dal Piano Strutturale Comunale; di seguito si riporta la tabella che definisce le correlazioni tra le due diverse classificazioni adottate e le disposizioni specifiche per le aree a diverso grado di vulnerabilità.

PTC PS Grado di vulnerabilità Estremamente Elevato ed Elevato Alto Grado di vulnerabilità Alto - medio Medio Grado di vulnerabilità Medio - basso Bassissimo - Nullo Irrilevante 3. Le classi di vulnerabilità della falda del territorio comunale di Santa Fiora sono riportate nelle tavole di Livello D

Disposizioni specifiche per le aree con grado di vulnerabilità Alto

4. In queste aree dovranno essere evitati qualsiasi uso o attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente.

5. Tra gli usi e le attività incompatibili con la tutela delle aree in oggetto sono annoverati:

  • - la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità, e non de-localizzabili, da far constatare negli atti autorizzativi;
  • - la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  • - attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, cos&igrave come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bio-accumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • - la realizzazione di tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

6. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree in argomento o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque dovranno rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite dal D.lgs. 152/2006.

7. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali saranno dotati, se di nuova realizzazione, di opere e impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti all’impianto per un periodo minimo di 24 ore.

8. Le pratiche colturali dovranno prevenire il dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del “Codice di buona pratica agricola” redatto dall’A.R.S.I.A., di cui agli approfondimenti monografici del S.I.T.P.. Nell’esercizio delle attività agricole è vietato lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione.

9. Nelle zone ad Alta vulnerabilità della falda, sono vietate le tipologie edilizie che richiedano la realizzazione di pali o scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali divieti sono applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale.

10. Ai sensi di quanto previsto dalla scheda 3C (Direttiva tecnica per la tutela della risorsa idrica) del PTC provinciale del 2009, nell’area dell’acquifero del Monte Amiata sono vietate di norma le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli idropotabili e lo smaltimento di acque reflue con impianti di sub-irrigazione.

Disposizioni specifiche per le aree con grado di vulnerabilità Media

11. In queste aree le attività antropiche dovranno essere realizzate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti. I depuratori di reflui urbani e industriali, se di nuova realizzazione, dovranno essere dotati di opere e impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti all’impianto per un periodo minimo di 24 ore.

12. Dovranno essere previsti opere e impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde anche per la realizzazione di:

  • - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
  • - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
  • - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  • - attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, cos&igrave come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

13. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree in argomento o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque dovranno rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite dal D.lgs. 152/2006.

Disposizioni specifiche per le aree con grado di vulnerabilità Irrilevante

14. Pur non prevedendo specifiche norme di tutela, in tali aree dovranno essere adottate comunque tutte le misure di prevenzione dall’inquinamento previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, bonifiche e tutela delle acque.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19