Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 49 ARIA

1. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche perseguono le indicazioni derivanti dal piano di classificazione acustica vigente.

2. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, relativamente agli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, dimensionano, integrano e distribuiscono in modo organico nei tessuti insediativi, il complesso delle funzioni privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità, anche attraverso un adeguato sviluppo ed uso delle reti informatiche, nonché provvedendo al riordino della circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale.

3. I piani attuativi di cui, i progetti unitari e le opere pubbliche, per la costruzione di nuove strade, devono prevedere misure atte ad assicurare che siano realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell’ambiente, l’inquinamento chimico e acustico.

4. I nuovi interventi riguardanti la realizzazione delle attività produttive dovranno contenere una specifica relazione che dimostri il rispetto delle norme sull'inquinamento atmosferico.

5. Il Regolamento Edilizio dovrà essere aggiornato sulla base degli indirizzi dati dalla Scheda 2B del P.T.C. riguardante il rischio da emissioni radon.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19