Art. 48 MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL R.U.
1. Il presente RU è sottoposto ad attività di monitoraggio degli effetti ai sensi dell’art. 13 della L.R. 1/05.
2. L’attività di monitoraggio di cui al comma 1:
- - assicura il controllo degli eventuali impatti significativi sul territorio, sull’ambiente, sulle componenti sociali ed economiche e sulla salute umana, derivanti dall’attuazione delle trasformazioni previste dal presente RU;
- - verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati in sede di valutazione, al fine di individuare tempestivamente potenziali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
3. L’attività di monitoraggio di cui al comma 1 è effettuata dall’Amministrazione comunale secondo quanto previsto nel documento "Rapporto Ambientale e Valutazione Intermedia".