Art. 47 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL R.U.
1. Sono soggetti alla valutazione degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme comunitarie, statali e regionali, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo:
- a) gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi elencati agli articoli 104, 105 e 113, in quanto particolarmente rilevanti per caratteristiche, dimensionamenti, estensione, condizioni operative, nonché per l’incidenza diretta o indiretta (anche in concorso con altri interventi di trasformazione o di riqualificazione) sugli assetti territoriali, ambientali e socio-economici a livello comunale o sovracomunale;
- b) la realizzazione di nuove infrastrutture per il trasporto meccanizzato, fatta eccezione per interventi puntuali di adeguamento della rete viaria comunale;
- c) la realizzazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione.
2. La valutazione in termini complessivi degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti dal Regolamento Urbanistico è contenuta nell’elaborato denominato “Valutazione intermedia e Rapporto Ambientale”. Per gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione di cui alla lettera a) le valutazioni contenute nell’elaborato di cui sopra sono adeguatamente approfondite ed integrate in sede di elaborazione dei rispettivi Piani Attuativi o Progetti Unitari, secondo quanto specificato al successivo punto 3.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono corredati da un elaborato contenente le valutazioni degli effetti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti, dalle nuove infrastrutture e/o dagli interventi di modifica degli assetti insediativi e delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento alle risorse interessate o di cui si prevede l’utilizzazione.