Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 47 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL R.U.

1. Sono soggetti alla valutazione degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme comunitarie, statali e regionali, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo:

  • a) gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi elencati agli articoli 104, 105 e 113, in quanto particolarmente rilevanti per caratteristiche, dimensionamenti, estensione, condizioni operative, nonché per l’incidenza diretta o indiretta (anche in concorso con altri interventi di trasformazione o di riqualificazione) sugli assetti territoriali, ambientali e socio-economici a livello comunale o sovracomunale;
  • b) la realizzazione di nuove infrastrutture per il trasporto meccanizzato, fatta eccezione per interventi puntuali di adeguamento della rete viaria comunale;
  • c) la realizzazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione.

2. La valutazione in termini complessivi degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti dal Regolamento Urbanistico è contenuta nell’elaborato denominato “Valutazione intermedia e Rapporto Ambientale”. Per gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione di cui alla lettera a) le valutazioni contenute nell’elaborato di cui sopra sono adeguatamente approfondite ed integrate in sede di elaborazione dei rispettivi Piani Attuativi o Progetti Unitari, secondo quanto specificato al successivo punto 3.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono corredati da un elaborato contenente le valutazioni degli effetti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti, dalle nuove infrastrutture e/o dagli interventi di modifica degli assetti insediativi e delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento alle risorse interessate o di cui si prevede l’utilizzazione.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19