Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 41 VINCOLO CIMITERIALE

1. Il vincolo è stato apposto ai sensi dell'articolo 338 del R.D. 1265/1934. I perimetri delle zone di rispetto dei cimiteri prescritte dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, comprendono due fasce di rispetto con diverso grado di tutela:

  • - la fascia di rispetto di 50 metri intorno al perimetro del cimitero (zona A);
  • - la fascia di rispetto compresa fra i 50 ed i 200 metri intorno al perimetro del cimitero (zona B);

2. All’interno della zona A sono ammessi, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002), i seguenti interventi:

  • - parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero;
  • - realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
  • - interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • - opere di adeguamento stradale;
  • - reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;
  • - giardinaggio e/o sistemazioni a verde;
  • - pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio rurale, quelle aziendali);
  • - usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);
  • - attività ricreative all’aperto.

3. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza parere dell’azienda sanitaria locale. Sono comunque esclusi tutti gli altri interventi. All'interno delle zone A non è consentita la realizzazione e/o l’installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia (ad eccezione di chioschi a servizio del cimitero), ancorché interrati o reversibili.

4. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle zone B sono consentiti tutti gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Regolamento Urbanistico. Nel caso gli interventi in questione appartengano all'elenco sottostante deve essere acquisito preliminarmente il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale:

  • - costruzione di nuovi edifici;
  • - ampliamento di edifici esistenti con incremento di S.U.L. superiore al 10% della consistenza preesistente;
  • - realizzazione di parchi e giardini;
  • - realizzazione di parcheggi pubblici e privati;
  • - realizzazione di attrezzature sportive;
  • - volumi tecnici in muratura;
  • - annessi agricoli stabili;
  • - serre fisse.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19