Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 34 NORME GENERALI

1. Nell'ambito del territorio comunale i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili sono sottoposti alla presente disciplina che, ai sensi dell'art. 58 L.R. 1/2005, definisce: 1) quali mutamenti di destinazione sono soggetti a titolo abilitativo; 2) le specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento di destinazione d'uso in assenza di ogni attività edilizia è sottoposto a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività); 3) le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso; 4) i mutamenti di destinazione d'uso soggetti ad oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 127 della L.R.T. 1/2005 e s.m.i.

2. La destinazione d’uso attuale delle unità immobiliari è quella risultante dai titoli abilitativi edilizi ovvero, in mancanza di titoli abilitativi, dalla destinazione catastale quale risulta al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme.

3. La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata in tutti i progetti, sia nel caso di intervento edilizio diretto sia nel caso in cui l'intervento edilizio sia preceduta da piano urbanistico di dettaglio.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19