Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 33 NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV ("Il patrimonio edilizio esistente"), alle disposizioni contenute nelle "Schede di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente", nonché alle specifiche prescrizioni e/o limitazioni eventualmente contenute negli altri Titoli delle presenti norme, con particolare riguardo al Titolo III ("La tutela del Territorio e delle invarianti"). In caso di contrasto con il presente Capo si applicano le disposizioni più restrittive.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19