Art. 29 LE ADDIZIONI VOLUMETRICHE
1. Le aggiunte agli organismi edilizi esistenti che non presentino le caratteristiche specificate per le "addizioni funzionali" e siano computate ai fini dell’applicazione degli indici di edificabilità fondiaria e territoriale sono identificate come “addizioni volumetriche”. Tali addizioni, ove consentite dalle norme di cui al Titolo IV, consistono in aggiunte agli organismi edilizi esistenti che:
- - sono collocate in aderenza, in sopraelevazione oppure anche staccate dall’edificio di riferimento e comunque all'interno della pertinenza dello stesso;
- - nel caso di volumi realizzati non in aderenza o sopraelevazione, vi si possono collocare esclusivamente attività accessorie, quali ripostigli, magazzini, locali, tecnici, garage, etc.;
- - rispettano i limiti e parametri fissati dai Titoli V, VI e VII ;
- - mantengono una relazione funzionale di carattere stabile con l’edificio di riferimento;
- - non possono essere suscettibili di utilizzo autonomo, nonché di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, anche mediante successive trasformazioni;
- - sono finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento del patrimonio edilizio esistente - anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - adeguandolo alle mutate esigenze degli utenti.
2. Come già specificato le “addizioni volumetriche” sono computate ai fini dell’applicazione degli indici di edificabilità fondiaria e territoriale.
3. Le addizioni volumetriche sono soggette a Permesso a Costruire ai sensi dell'art.78 della LRT 1/2005