Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 28 LE ADDIZIONI FUNZIONALI

1. Sono definite "addizioni funzionali" le modifiche alla sagoma degli edifici esistenti che, ai sensi al punto 3 lettera d) comma 2 dell'art. 79 della L.R. 1/05:

  • - non realizzino un nuovo organismo edilizio;
  • - siano contenute entro il limite del 20 per cento del volume esistente;
  • - riguardino i seguenti interventi:
    • a) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile;
    • b) la realizzazione di servizi igienici, qualora carenti;
    • c) la realizzazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • d) la realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definito dall’articolo 55 della L.R. 1/05

2. Oltre alla limitazione generale dell'incremento volumetrico fissato, dalla L.R. 1/05, nel 20% del volume esistente le addizioni volumetriche, quando consentite per ciascun edificio dalla normativa del Titolo IV, devono rispettare gli indici della zona nella quale lo stesso edificio risulta inserito nelle Tavole di Livello A del presente piano.

3. Le "addizioni funzionali" non sono computate, ai fini dell’applicazione degli indici di edificabilità fondiaria o territoriale. Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 2 eccedano i limiti di cui al punto 1 e al medesimo punto 2, la parte eccedente è classificata come "addizione volumetrica" di cui al successivo art. 29.

4. Oltre alle limitazioni stabilite nei punti precedenti, le “addizioni funzionali” dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione, all'unità immobiliare di riferimento;
  • - dovranno mantenere una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento;
  • - non dovranno essere finalizzate alla modifica, contestuale o successiva, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non dovranno essere finalizzate alla formazione, contestuale o successiva, di nuove unità immobiliari,;
  • - non siano suscettibili di utilizzo autonomo, né di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, neanche mediante successive trasformazioni;
  • - dovranno essere finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento dell'unità immobiliare di riferimento - anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - ovvero al raggiungimento degli standard minimi richiesti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

5. Le addizioni funzionali sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19