Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 27 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1. Ai fini dell’attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico riguardanti il patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati in quattro sottoclassi: R1, R2, R3, R4 e R5. Per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi citati si rinvia all’art. 15 delle presenti norme.

Ristrutturazione edilizia R1

2. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R1" gli interventi che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, con la realizzazione di nuovi vani o la eliminazione di quelli esistenti, la modifica della superficie dei vani esistenti, la modifica delle aperture e più in generale della struttura distributiva di ogni singolo vano, con l’esclusione dell’ampliamento o del ridimensionamento della S.U.L. delle singole unità immobiliari.

3. Le opere consentite sono:

  • - la demolizione delle superfetazioni;
  • - le modifiche agli elementi verticali non strutturali;
  • - le modifiche agli elementi strutturali verticali interni esclusivamente per aperture inferiori a 1mt;
  • - il rifacimento degli elementi strutturali orizzontali senza variazioni di quota;
  • - la modifica dei prospetti esistenti limitata alla riapertura di bucature tamponate e alla chiusura di bucature contraddittorie con le regole dei prospetti d'intervento;

4. Sono comunque escluse le seguenti opere :

  • - le variazioni della quota dei solai;
  • - le variazioni del posizionamento delle scale;
  • - la realizzazione di balconi e terrazze (di ogni tipo, ivi comprese quelle a tasca);

Ristrutturazione Edilizia R2

5. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R2" gli interventi che comportano la modifica della superficie delle singole unità immobiliari attraverso frazionamenti, accorpamenti, ampliamenti con parziale inglobamento di unità immobiliari contigue e viceversa.

6. Sono consentite inoltre le seguenti opere:

  • - la demolizione delle superfetazioni;
  • - le modifiche agli elementi verticali non strutturali;
  • - le modifiche agli elementi strutturali verticali interni esclusivamente per aperture inferiori a 2,5 mt;
  • - il rifacimento degli elementi strutturali orizzontali con variazioni di quota;
  • - la modifica della redazione dei prospetti (aggiunta, modifica e eliminazione di aperture, balconi e terrazzi) rispettando, nel caso dei prospetti principali e/o lungo spazi pubblici, le regole di composizione degli stessi prospetti (simmetrie e ripetizioni delle bucature, etc.);
  • - gli incrementi di superficie utile lorda (Sul) attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti e solo nel caso di disponibilità residua di superficie

Ristrutturazione Edilizia R3

7. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R3" gli interventi che comportano la completa riorganizzazione funzionale e distributiva dell’organismo edilizio fino al suo svuotamento con mantenimento dei fronti.

8. Sono consentite inoltre le seguenti opere:

  • - la modifica della redazione dei prospetti (aggiunta, modifica e eliminazione di aperture, balconi e terrazzi) rispettando, nel caso dei prospetti principali e/o lungo spazi pubblici, le regole di composizione degli stessi prospetti (simmetrie e ripetizioni delle bucature, etc.);
  • - gli incrementi di superficie utile lorda (Sul) attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti e solo nel caso di disponibilità residua di superficie

Ristrutturazione Edilizia R4

9. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R4" gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, previsti al punto 1 lettera d) comma 2 dell'art. 79 della L.R. 1/05, intendendo per fedele ricostruzione la realizzazione di un organismo edilizio del tutto assimilabile a quello preesistente quanto a:

  • - modalità costruttive;
  • - caratteristiche dei materiali, che devono risultare dello stesso tipo o comunque di tipo analogo a quelli preesistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Regolamento Edilizio;
  • - sagoma e ingombro planivolumetrico (fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica)
  • - area di sedime.

Ristrutturazione Edilizia R5

9. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R5" gli interventi volti al recupero del sottotetto a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8/02/2010 n° 5.

10. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19