Art. 26 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
1. Si definiscono interventi di "restauro e risanamento conservativo" gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono:
- - il consolidamento degli elementi costitutivi dell'edificio e l’eventuale rinnovo delle parti non consolidabili;
- - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
- - l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio quando interferiscano con l’assetto architettonico complessivo;
- - gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici;
- - il cambio di destinazione d’uso per funzioni compatibili con la tipologia, la struttura ed i caratteri architettonici dell’organismo edilizio, nonché una variazione del numero delle unità immobiliari, purché venga mantenuto inalterato l’impianto strutturale e lo schema distributivo originario.
2. Gli interventi di restauro e risanamento non possono, in ogni caso, comportare:
- - l’alterazione del sistema strutturale dell’edificio;
- - il frazionamento delle unità immobiliari in presenza di edifici unitari sincronici;
- - l’alterazione del sistema distributivo d’impianto;
- - l’incremento delle superfici e dei volumi;
- - l’alterazione delle caratteristiche architettoniche e decorative delle facciate e degli elementi ornamentali, interni ed esterni, dell’edificio.
3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005