Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Si definiscono "opere di manutenzione straordinaria", ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. b) della L.R. 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

2. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano:

per le opere interne:

  • - modifica, apertura e chiusura di porte senza modifica dello schema distributivo;
  • - demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifiche di materiali;
  • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica e acustica con un aumento dello spessore dell'elemento edilizio da coibentare o isolare oltre i cm 8;
  • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
  • - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
  • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
  • - rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con o senza modifiche di materiali;

per le opere esterne:

  • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
  • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi con doppio vetro a camera, di doppi infissi e inferriate;
  • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;
  • - realizzazione di camini e canne fumarie;
  • - modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne
  • - inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre impermeabilizzazioni

3. Ai sensi dell'art. 80 comma 2 lettera a) della L.R.T. 1/2005, sono soggetti a semplice comunicazione dell'inizio lavori gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime;

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria non rientranti fra quelli individuati al punto precedente sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19