Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 24 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE COMPORTANO IL MUTAMENTO DELL’ESTERIORE ASPETTO DEGLI IMMOBILI

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne degli edifici (intonaci, infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi della facciata, inferriate, pavimentazioni, ecc.) comportanti il mutamento dell'aspetto esteriore degli edifici e/o delle relative aree di pertinenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono opere quali:

  • - rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse alle preesistenti;
  • - riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate secondo materiali, sezioni, e scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • - smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  • - rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio e un aumento dello spessore dell'elemento edilizio da coibentare o isolare fino a cm 8 .

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento all'esteriore aspetto degli immobili sono eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.80, comma 1, LRT 1/2005. Nel caso in cui siano localizzati in zone sottoposte al vincolo paesaggistico è comunque necessario ottenere la relativa autorizzazione.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19