Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 23 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE NON COMPORTANO IL MUTAMENTO DELL’ESTERIORE ASPETTO DEGLI IMMOBILI

1. Sono opere che non comportano mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici quali: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, rivestimenti , tinteggiature, infissi, ecc.), opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni.

2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:

  • - il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
  • - la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
  • - il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti; la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
  • - la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
  • - lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
  • - il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione con un aumento dello spessore dell'elemento edilizio da coibentare o isolare fino a cm 8;
  • - gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
    • a) impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    • b) impianto elettrico;
    • c) impianto idrico;
    • d) impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    • e) impianti igienico-sanitari;
    • f) impianti di ascensore o montacarichi.

3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili sono eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.80, comma 1, LRT 1/2005

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19