Art. 23 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE NON COMPORTANO IL MUTAMENTO DELL’ESTERIORE ASPETTO DEGLI IMMOBILI
1. Sono opere che non comportano mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici quali: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, rivestimenti , tinteggiature, infissi, ecc.), opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni.
2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:
- - il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
- - la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
- - il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti; la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
- - la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
- - lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
- - il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione con un aumento dello spessore dell'elemento edilizio da coibentare o isolare fino a cm 8;
- - gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
- a) impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- b) impianto elettrico;
- c) impianto idrico;
- d) impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- e) impianti igienico-sanitari;
- f) impianti di ascensore o montacarichi.
3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili sono eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.80, comma 1, LRT 1/2005