Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 20 DEFINIZIONE DI AREA DI PERTINENZA

1. Ai fini della presente disciplina si intende per “pertinenza o area pertinenziale” il complesso degli spazi fisicamente e funzionalmente connessi ad uno o più fabbricati e siano, in ambito urbano, chiaramente delimitati tramite una recinzione, un salto di quota od altro. Inoltre, affinché un terreno possa essere considerato pertinenza di un edificio occorre:

  • - che ci sia contiguità fra edificio e terreno;
  • - che ci sia una corrispondenza fra la proprietà del terreno e la proprietà dell'edificio (anche un solo proprietario comune);
  • - che nelle tavole di Livello A ("Disciplina dei suoli e degli insediamenti") l'edificio ed il terreno abbiano la stessa destinazione urbanistica.

2. Fanno parte della pertinenza gli spazi a comune (aie, piazzali, sterrati), aree adibite alla sosta di autovetture e mezzi agricoli, orti e giardini, porzioni di fondi su cui si esercitano attività agricole amatoriali per la produzione familiare di ortaggi, viabilità di accesso o porzioni di essa.

3. I fabbricati che insistono sulle suddette aree sono da considerarsi manufatti pertinenziali in quanto assolvono il requisito di connessione funzionale d’uso rispetto ad uno o più edifici principali rurali o non rurali.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'individuazione dell'area pertinenziale secondo i criteri individuati al punto 1 è propedeutica (con onere dimostrativo a carico del proponente) al calcolo e alla verifica dei parametri urbanistico - edilizi quali la Superficie utile lorda (SUL), la Superficie coperta (SC) e la Superficie permeabile di pertinenza (SPP).

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19