Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 19 APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

1. Le aree che nelle tavole di Livello A ("Disciplina dei suoli e degli insediamenti") sono classificate fra "I servizi e le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico " (Titolo VI) e sono contraddistinte dalla lettera "p" (vedere articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 91), con l'atto di approvazione del Regolamento Urbanistico vengono sottoposte al "vincolo preordinato all'esproprio" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali decade se nel frattempo non viene emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare nel terreno vincolato. In caso di decadenza trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

3. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può, motivatamente, disporre e/o autorizzare la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel Regolamento Urbanistico.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19