Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 18 DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI E FRAZIONAMENTI

1. In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 19 e 20 del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico stabilisce in 65 mq la Superficie utile lorda (SUL) minima per ogni alloggio di nuova costruzione. È ammessa la possibilità di realizzare alloggi con SUL inferiore a 65 mq per una quota non superiore al 30% dell'intero numero di alloggi previsto per ogni singolo intervento:

  • - negli interventi di edilizia residenziale agevolata, convenzionata o sovvenzionata;
  • - negli interventi privati con un numero di alloggi uguale o maggiore di 10.

2. La Superficie Utile Lorda degli alloggi frazionati oppure degli alloggi realizzati in conseguenza di un cambio di destinazione d'uso o di un frazionamento - facenti parte di unità immobiliari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente piano - non potrà essere inferiore ai valori riportati nella seguente tabella:

Localizzazione intervento Alloggi frazionati o realizzati tramite un frazionamento Alloggi realizzati con un cambio di destinazione con o senza opere o frazionamenti Territorio rurale 65 mq 65 mq Tessuti antichi Piano terra 50 mq 55 mq Altri piani 60 mq 65 mq Altri ambiti del territorio urbano 55 mq 60 mq 3. Per la finalità della verifica della SUL minima degli edifici presenti al Catasto Leopoldino e al Catasto all'Impianto (individuati come tali nella tavole dei Livello C), nella determinazione dello spessore delle murature perimetrali non viene decurtato lo spessore di 30 cm, come previsto dall'art. 15 comma 12

3. Gli alloggi in aumento derivati da frazionamento o da un cambio di destinazione d'uso devono essere decurtati dagli "Alloggi da recupero P.E.E." di cui all'Allegato A

4. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 20 del Piano Strutturale gli alloggi realizzati ex novo non potranno essere ulteriormente frazionati.

5. Negli interventi che prevedono la realizzazione di una tipologia edilizia pluripiano (linea, torre, ballatoio, ecc), con uno o più alloggi per piano, una quota parte non inferiore al 30% dei nuovi alloggi deve essere destinata a soddisfare le esigenze abitative di una fascia sociale non agiata (giovani in cerca di prima casa, cittadini stranieri, etc.)

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19